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Decreto Tuning ....


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Ospite Rino74

SI DALLA CAMERA!!

Da oggi niente più nulla-osta alle case x per cerchi...gomme e modifiche..

 

 

Approvato definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con l'art. 29, 3bis. Si apre una nuova era per il tuning italiano!

 

 

Approvato oggi definitivamente dalla Camera il decreto mille proroghe con inserito all’interno l’art. 29, 3bis che apre la strada a decreti ministeriali per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti, entità tecniche e le relative procedure per l'installazione.

 

"La personalizzazione è stata accettata finalmente come principio - ci dice Renato Gallo Presidente Ascar - e potranno così essere creati finalmente i regolamenti legislativi per l'omologazione degli accessori. Ascar ha già avviato un rapporto con la Direzione generale della Motorizzazione e le società del settore potranno condividere con Ascar il percorso di regolamentazione, interlocuendo con il Ministero e la Motorizzazione. Nello scenario futuro vedranno aprirsi diversi tavoli tecnici, con l'emissione di decreti particolari per ciascun settore merceologico".

 

Oltre alla normativa nazionale che verrà sviluppata, sicuramente saranno prese in considerazione e valutate anche le omologazioni di altri stati membri della comunità europea.

 

 

 

Roma, 24 febbraio 2009

 

 

 

Riportiamo di seguito l'articolo 29 integrale dove si annuncia che "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".

 

 

 

ARTICOLO 29, 3 BIS

 

1-ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento“;

B) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

 

Da : http://www.elaborare.com/NORMATIVE/D...approvato.html

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A fine settimana vado a montare la 140/80 17.........oppure monto il cerchio da 18? .... :rolleyes:

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cioe' posso montare le 140 e il cerchio da 18 tranquillo coi tasselli e senza frecce con la marmittona apertissima con disegnato sopra il sombolo di EURO 4????

:D

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Non mi e' molto chiaro ...

 

Sul Decreto "milleproroghe" DL. 248/2007 ( http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/07248d.htm ) che e' diventato Legge 31/2008 ( http://www.camera.it/parlam/leggi/08031l.htm ) all' Art. 29 non ho trovato niente a riguardo dei nullaosta :

 

Art. 29.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati

 

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

 

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.

 

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, e' concesso un contributo:

a ) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

b ) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

 

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

 

9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.

 

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

 

11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

 

 

Da dove hanno preso il testo ?

 

 

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