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Brutte Notizie Per Le Nostre Regine


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Io ho pagato 70 euro da gennaio a luglio. Tassa per intero.

L'altro ieri ho pagato 11,36+1,87 per agosto dicembre.

Da gennaio 2016 pagherò 11,36 in caso di circolazione su pubblica strada.

Se non fosse iscritta FMI non ci sarebbe stato il pagamento della tassa ridotta.

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Io ho pagato 70 euro da gennaio a luglio. Tassa per intero.

L'altro ieri ho pagato 11,36+1,87 per agosto dicembre.

Da gennaio 2016 pagherò 11,36 in caso di circolazione su pubblica strada.

Se non fosse iscritta FMI non ci sarebbe stato il pagamento della tassa ridotta.

 

Ma te l'ha detto la Regione di pagare gli 11,36 per quest'anno? Mi hanno detto di pagare i 70 per i primi 7 mesi, ma nulla riguardo agli 11,36! 

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I 70 euro sono la tassa piena per 7 mesi ovvero per la frazione di anno minima per la quale è possibile pagare il bollo. Questo perchè quando il provvedimento nazionale ha eliminato tutte le riduzioni per le moto storiche tra 20 e 30 anni, la regione Veneto ha ripristinato la riduzione a condizione che la moto fosse iscritta asi o fmi in aprile, quando la tassa di proprietá doveva essere pagata entro febbraio.

Quindi dopo luglio si rientra nella tassa ridotta di 11,36 annui pagabili in qualunque momento dell'anno prima della circolazione su strada.

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Se si circola dopo la scadenza dei 7 mesi, equivale a circolare senza bollo pagato con le conseguenze che non conosco ma non vorrei sperimentare.

Altro particolare: il tagliando del pagamento ridotto degli 11,36 euro va tenuto sul veicolo.

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  • 1 month later...

In seguito a specifica richiesta alla Regione Emilia Romagna, ho avuto la seguente risposta (magari ai residenti della mia regione fa comodo):

 

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:

•costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

•non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

 

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012 la Regione Emilia Romagna dal 1° gennaio 2013 ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

 

Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a

 

 

 

Euro 25,82 per gli autoveicoli

 

Euro 10,33 per i motoveicoli

 

 

 

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.

 

A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) che all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali, la L.R. 15/2012 risulta parzialmente applicabile e, di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 escono dal regime di esenzione:

 

tutti i veicoli che erano stati riconosciuti storici sulla base dell’attestazione ASI che NON abbiano il Certificato di rilevanza storico collezionistico previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e suo regolamento;

 

tutti i veicoli intestati a società in quanto per espresso dettato dell’art.7 comma 2 della L.R. 15/2012 sono esclusi dal beneficio tutti i veicoli ad “uso professionale”

 

Pertanto sono accoglibili solo le istanze corredate dal citato Certificato di rilevanza storico e collezionistico, con decorrenza dalla data dell’iscrizione nel registro, indicata sul registro stesso.

 

Restiamo a Sua disposizione per ogni necessità futura, inviando i migliori saluti.

 

Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Emilia Romagna

 

 

 

Pertanto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è possibile SOLO se si è in possesso del Certificato di rilevanza storico collezionistico, ottenibile SOLO seguendo la Procedura A presente sul sito FMI e se il veicolo è intestato a persona fisica, non a società. La procedura A on-line non credo sia ritenuta idonea (ma credo sia comunque utile nel caso di stipula di polizza assicurativa...che per i veicoli storici iscritti nel Registro FMI, costa meno...anche 100 EUR l'anno da comparazione fatta nel mio caso...).

 

Sarei felice se altri avessero avuto il mio medesimo riscontro.

Saluti

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Beh, visto che la questione me la sono già presa una volta con la Regione Campania ottenendone ragione, non mi esimerò anche stavolta, visto che, come detto dal primo momento, ritengo che, con il rilascio dell'attestato da parte di ASI, di aver acquisito un diritto che la legge non può cancellare, altrimenti dovrebbe cancellare anche l'ASI.

 

Farò sapere come evolve...

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ma tu quando hai vinto con la regione campania avevi comunque una normativa che ti assisteva.

 

Invece nel Lazio ad esempi, a causa della fiscalità decentrata, ancora prima delle eccezioni che annullavano la tassa di proprietà per le moto da 20 a 29 anni, c'è questo trafiletto molto chiaro:

 

 ATTENZIONE: a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 666 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), approvata dal Parlamento Italiano in data 23 dicembre 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, le disposizioni che seguono, sono valevoli fino alla data del 31/12/2014. A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.

 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_tributi/?vw=contenutidettaglio&id=200

 

Ergo temo non ci sia trippa per gatti

A.

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e così chiosa anche la Regione Campania:

 

ATTENZIONE! La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali.
Dal primo gennaio 2015, pertanto, i veicoli ultraventennali precedentemente esentati sono nuovamente soggetti al versamento della tassa automobilistica di proprietà, da pagarsi sino al compimento del ventinovesimo anno dalla loro costruzione, a prescindere dal fatto che siano posti o meno in circolazione.
Per consentire il regolare versamento del tributo la Regione Campania ha già provveduto all’aggiornamento dei propri archivi.

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La legge di stabiltà 2015 ha annullato di fatto tutte le riduzioni o tasse di possesso forfettarie di tutte le regioni.

In seguito alcune regioni hanno ripristinato con altro provvedimento regionale la situazione precedente vincolandola ad alcuni requisiti -elenco veicoli di interesse storico, iscrizione asi fmi ecc.

Qualche regione ha fatto il provvedimento tempestivamente (Emilia Romagna) creando di fatto continuità temporale nel pagamento ridotto. Altre (Veneto) lo hanno fatto più tardi costringendo al pagamento intero da gennaio a luglio e rientrare nella riduzione nel periodo successivo. Altre, ma non ho riscontri certi hanno lascitato tutto come da legge di stabilità.

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